Legge 7 maggio 2009 , n. 46
"Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione
al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione."
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2009, n. 105)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche
con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali
da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi
al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo
compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della
votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere
il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo
completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti
organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni
di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti
del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera
b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda
sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata
di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore
a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui
al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre
che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal
seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle
vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per
elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione».
1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal
seguente:
«Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui
circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso
i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori
è aumentato a quattro.».
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi 7 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
utenti online: 153
2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | XHTML 1.0 | CSS 2.0

