Legge 14 febbraio 1974, n. 37.
"Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico."
(Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1974, n. 61.)
Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1).
(1) Si ricorda che il comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376.
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