Deleghe in materia di ordinamento sportivo e persone con disabilità

Il Senato ha definitivamente approvato ieri (6 agosto) il Disegno di Legge che reca “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” (Atti del Senato 1372).

Si tratta di un provvedimento che impatta non solo sul futuro assetto e funzionamento del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ma anche sulla pratica sportiva, agonistica o meno, nel nostro Paese. La norma approvata, in attesa di pubblicazione, è una legge che delega il Governo a emanare successivi decreti legislativi rifacendosi ai principi e criteri approvati dal Parlamento.

Si tratta di una norma di interesse generale da cui ci si sarebbe attesi un doveroso richiamo esplicito alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia dieci anni or sono (legge 18/2009), atto internazionale che fornisce indicazioni anche su questi aspetti, vista la funzione inclusiva della pratica sportiva.

Infatti oltre all’assieme dei principi espressi dall’intera Convezione e soprattutto dall’articolo 5 (Uguaglianza e non discriminazione), l’articolo 30 della stessa Convenzione tratta di “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport” e reca indicazioni chiare e di indirizzo per il Legislatore italiano.

In particolare il comma 5 richiama l’obbligo per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di adottare misure adeguate per:

– incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

– garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

– garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

– garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Inoltre una attenzione particolare vi è riservata ai minori con disabilità per i quali viene fissata l’indicazione di garantire che possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico.

Ebbene, nel testo approvato del disegno di legge delega non si riscontra un preciso e deciso riferimento all’atto internazionale di maggior rilievo per l’inclusione delle persone con disabilità e cioè appunto alla Convenzione delle Nazioni Unite. Non lo si ravvisa nel primo articolo che riguarda la riforma del CONI.

Un timido richiamo alla disabilità lo si trova invece al quinto articolo che riguarda la riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e il rapporto di lavoro sportivo.

Esile anche il riferimento all’accessibilità nella delega, prevista dal settimo articolo, che riguarda la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Anche in questo caso il riferimento più opportuno, ampio, culturalmente avanzato, sarebbe stato l’articolo 9 della Convenzione ONU.

Altrettanto vago rispetto alla disabilità (nonostante i diversi emendamenti presentati e bocciati in Commissione) l’articolo – il nono – che riguarda le discipline sportive invernali, articolo che sembra preoccuparsi di più della sicurezza che non della reale partecipazione.

Abbiamo tenuto per ultima l’analisi del secondo articolo, quello che riguarda l’organizzazione dei Centri sportivi scolastici. Che cosa dovrebbero essere? Ce lo dice lo stesso articolo.

Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l’attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.”

Si intende da subito come possano rappresentare un luogo e un’opportunità di inclusione per tutti.

Nemmeno in questo caso il Legislatore, pur essendovi emendamenti in tal senso, ha ritenuto di dover inserire un inciso, il principio in applicazione della Convenzione ONU, magari riferendosi ai minori con disabilità e accogliendo quell’esplicita indicazione dell’atto internazionale che impone che questi possano “partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico.”

Una dimenticanza resa ancora più singolare dal fatto che la Commissione Cultura del Senato, che stava analizzando in sede referente quel testo, nelle stesse ore esprimeva parere favorevole al decreto correttivo del decreto legislativo 66/2017 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”).

Un’occasione persa, non la prima, per rendere applicative le indicazioni della Convenzione ONU e quindi l’inclusione e la partecipazione su base di pari opportunità.

Vedi Scheda Disegno di Legge Atti del Senato 1372

7 agosto 2019

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