Il Ministero ha emanato l’annuale Nota prot. n° 29452/21 sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023.
Come ormai è consuetudine, le iscrizioni al primo anno di ciascun ordine e grado di scuola statale (dalla Primaria alla Secondaria di Secondo Grado), al terzo anno di alcune scuole secondarie di secondo grado potranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline dal 4 al 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni alla prima classe delle scuole dell’infanzia statali invece dovranno essere presentate nelle stesse date direttamente alle singole scuole con un modello cartaceo.
Per le scuole dell’infanzia comunali occorre invece informarsi presso il proprio comune.
“Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.”
L’abilitazione e l’accesso al servizio di iscrizione on-line avviene da quest’anno esclusivamente utilizzando una delle seguenti identità digitali, della quale occorre quindi preventivamente munirsi:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta di identità elettronica),
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale già a partire dal 20 dicembre 2021.
Sul sito Scuole in chiaro è possibile reperire tutte le informazioni sulle scuole statali di tutta Italia, tra cui:
- il Codice Meccanografico da indicare nella domanda on-line;
- i criteri di priorità nell’accettazione delle iscrizioni in caso queste superino i posti disponibili in una determinata scuola (vedi paragrafo 2.3 della Nota).
Ogni scuola deve stabilire e pubblicare entro il 4 gennaio sul proprio albo, sul sito web e sul modulo di iscrizione i propri criteri di priorità per la formazione delle graduatorie per individuare le iscrizioni eccedenti da dirottare presso le altre scuole indicate dalle famiglie, pertanto è necessario valutare bene quali sono tali criteri nelle singole scuole di interesse.
Gli alunni con disabilità grave devono avere priorità di accesso rispetto agli altri (L. n° 104/91, art. 3, comma 3), ma potrebbe nascere la necessità di creare una graduatoria di priorità accesso tra gli alunni con disabilità in caso di iscrizioni troppo numerose di tali alunni in una stessa scuola. Per questo sarebbe opportuno che le scuole fissino contemporaneamente anche i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni di alunni con disabilità.
N.B. La data di presentazione dell’iscrizione non può essere un criterio di priorità.
“Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.”
Come ogni anno le iscrizioni potranno effettuarsi solo presso una sola scuola, ma vi è la possibilità di indicare altre due scuole alternative nel caso che in quella prescelta vi siano iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili. Per tale motivo ogni scuola dovrà pubblicare prima dell’inizio delle iscrizioni, i criteri.
In ogni caso la Circolare specifica che “la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti”.
Nei moduli di iscrizione sarà possibile scegliere l’orario settimanale e i diversi percorsi specifici che ogni scuola ha deciso di offrire. Nella circolare sono specificate le disposizioni relative agli specifici ordini ed indirizzi di scuola.
Anche quest’anno sono previste le iscrizioni di bambini anticipatari:
- Alla scuola dell’infanzia hanno la precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022, ma possono iscriversi anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2023.
- Alla scuola primaria hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022, ma possono farlo anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2023.
Anche la circolare di quest’anno ha due paragrafi che riguardano rispettivamente:
- gli adempimenti delle scuole per verificare l’obbligo vaccinale degli alunni iscritti (parag. 2.1)
- i contributi volontari e le tasse scolastiche (parag. 2.2).
In particolare si fa riferimento a due precedenti Note per ribadire la assoluta volontarietà dei contributi che le scuole possono chiedere e che pertanto non vincolano in nessun modo l’iscrizione degli alunni. Viene ricordato anche che le scuole debbono informare preventivamente le famiglie sulla destinazione di tali contributi e che debbono anche rendicontare pubblicamente il loro effettivo.
Per quanto riguarda le tasse scolastiche viene ribadito che sono dovute solo per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado e viene ricordato che il D.M. n° 370/19 prevede il completo esonero su richiesta dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000. Si rimanda alla Nota prot. n° 13053/19 per gli ulteriori casi di esonero.
Si riporta per completezza l’art. 9 della circolare che riguarda, come di consueto gli alunni con disabilità, DSA e stranieri:
“9 – Accoglienza e inclusione
9.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/92.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n° 170/10 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. n° 62/17, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.”
Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex
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