Si è ritenuto utile realizzare un breve promemoria sui diritti e sulle opportunità riconosciuti agli alunni con disabilità e gli adempimenti propedeutici per la programmazione e realizzazione di percorsi scolastici inclusivi. Ciò con il chiaro intento di rendere gli alunni con disabilità e le loro famiglie consapevoli e quindi proattivi nella costruzione dei supporti e sostegni per l’inclusione, sollecitandoli in caso di ritardi o chiedendo la correzione di eventuali distorsioni.
Presentazione
Si è ritenuto utile realizzare un breve promemoria sui diritti e sulle opportunità riconosciuti agli alunni con disabilità e gli adempimenti propedeutici per la programmazione e realizzazione di percorsi scolastici inclusivi. Ciò con il chiaro intento di rendere gli alunni con disabilità e le loro famiglie consapevoli e quindi proattivi nella costruzione dei supporti e sostegni per l’inclusione, sollecitandoli in caso di ritardi o chiedendo la correzione di eventuali distorsioni.
Nel promemoria, infatti, abbiamo indicato anche le possibili azioni di contrasto, da parte della famiglia e anche delle associazioni, rispetto ad eventuali violazioni di quanto per legge previsto.
Per tale motivo vi invitiamo a dare la massima diffusione a questo documento tra i soci, le famiglie, le persone con disabilità, i referenti scuola, ma anche le istituzioni scolastiche.
NB: Occorre mettere in evidenza che la certificazione per avviare i percorsi di inclusione scolastica è ancora quella prevista dagli ormai abrogati DPR 24.02.1994 e DPCM n. 185/2006, visto che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale volto a definire sia il nuovo certificato di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici sia il c.d. “profilo di funzionamento”. Al tempo stesso, la programmazione degli interventi secondo il PEI scolastico dovrà seguire le indicazioni del DI n. 182/2020 (che ha introdotto il c.d. “nuovo modello di PEI”), anche se il Ministero ha comunicato nei mesi precedenti che procederà a modificare alcune parti di esso.
L’attestazione di alunno in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92
Si accede al percorso di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (con tutti i supporti previsti dalla Legge n. 104/1992 e dal d.lgs. n. 66/2017) solo a seguito dell’ottenimento per i bambini e ragazzi con disabilità della certificazione di “alunno in situazione di handicap ai sensi della Legge n. 104/92”. Tale certificato, in futuro, sarà sostituito con il certificato di disabilità in età evolutiva, ma, al momento, occorre fare riferimento a quanto certificato fino ad oggi.
Attenzione: In generale, si raccomanda di richiedere tempestivamente tale riconoscimento da parte dell’Inps, avendo cura anche di verificare se esistono o meno le condizioni per ottenere anche la connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) e di consegnare formalmente tale certificazione alla scuola. Tale iter va, infatti, attivato per tempo, onde possedere la certificazione già all’atto dell’iscrizione sin dal primo anno di accesso al percorso scolastico (per es. sin da prima dell’inizio del primo anno di scuola dell’infanzia).
Del resto, già all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 (avvenuta all’inizio dell’anno 2022) si è dovuto indicare il possesso di tale certificazione depositandola presso la scuola (se non già posseduta dalla stessa) con la segnalazione di eventuali particolari necessità.
NB: In alternativa, ove ciò non fosse stato fatto o il certificato reso disponibile solo in data successiva all’iscrizione, si può procedere alla formale consegna dello stesso anche in queste settimane/giorni prima dell’inizio dell’a.s., affinché comunque l’istituto individui le corrette modalità per garantire tempestivamente i supporti per un idoneo percorso inclusivo già a partire da questo anno scolastico (per es., chiedendo l’assegnazione all’istituto di ore di sostegno in deroga).
Tempistica: l’Inps nel suo Messaggio n. 17344 del 07.09.2011 ha indicato che la certificazione deve avvenire in “tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico” e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, visto che si ribadiscono le modalità del DPCM 185/2006*. Anzi nel medesimo Messaggio Inps ha anche previsto che “le Sedi, su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni, dovranno – se necessario per il rispetto dei tempi dettati dall’art. 2 del D.P.C.M. – procedere con priorità all’esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva”.
*N.B. Pur essendo già stato abrogato il DPCM n. 185/2006, nelle more della nuova certificazione di disabilità ai fini scolastici, non può non farsi riferimento che alla tempistica prevista da tale decreto per ottenere i certificati che tuttora continuano ad essere rilasciati.
Cosa fare in caso di violazioni? In caso di mancato rispetto dei termini, occorre diffidare l’Inps, competente per la certificazione anche quando, nella Regione di riferimento, effettivamente sono le Commissioni Asl ad effettuare le visite.
La diagnosi funzionale (DF) e il profilo dinamico funzionale (PDF)
Una volta attestato lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale (la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, unitamente agli obiettivi da raggiungere), e il Profilo Dinamico Funzionale (quale valutazione prognostica circa il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno con disabilità potrà raggiungere nel breve e medio periodo).
N.B. La Diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale (previsti dall’abrogato DPR 24.02.1994) verranno sostituite nei prossimi mesi dal c.d. “Profilo di Funzionamento” (PDF) che, però, ad oggi, ancora non può essere redatto, stante la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che deve introdurlo e disciplinarlo.
Alla diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare territoriale, affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall’ufficio scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona o agli Enti Locali competenti e ASL, in collaborazione con la scuola e la famiglia. Al PDF provvede la medesima unità multidisciplinare unitamente ai docenti curriculari ed agli insegnanti specializzati della scuola, nonché alla famiglia.
Attenzione: Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la Diagnosi Funzionale ed il PDF (considerato parte integrante a partire dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20.03.2008) devono essere riconsiderati in relazione all’evoluzione dell’alunno.
Tempistica: la Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per procedere, entro il 30 giugno precedente l’inizio dell’anno scolastico, alla redazione di un primo PEI (da definire poi entro il 31 ottobre successivo).
Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui si dovesse registrare che ciò non avvenga nei modi e nei tempi indicati o i documenti non siano coerenti con l’effettiva situazione e necessità dell’alunno si potrà procedere come segue: 1) diffida a tutti i soggetti istituzionali competenti che continuano ad essere inerti e non provvedono alla redazione della diagnosi funzionale; 2) rifiuto sottoscrizione della diagnosi funzionale e richiesta di revisione della stessa a tutti i soggetti istituzionali competenti nel caso in cui la diagnosi funzionale non sia correttamente definita in relazione alla situazione dell’alunno.
Il piano educativo individualizzato (pei)
Il PEI – Piano Educativo Individualizzato – è il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità che, partendo dal suo profilo di funzionamento (oggi ancora dalla diagnosi funzionale e dal profillo dinamico funzionale) individua gli assi/domini su cui lavorare, prestabilendo gli obiettivi da raggiungere e quindi determinando interventi da mettere in campo unitamente alle risorse (professionali, umane, tecnologiche) utili a realizzarli.
Attenzione: La sua redazione spetta al GLO, composto da:
– team dei docenti contitolari o consiglio di classe, tra i quali l’insegnante di sostegno;
– genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
– figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono
con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, inclusi i professionisti privati, che la famiglia potrebbe chiedere di far partecipare;
– unità di valutazione multidisciplinare[1];
– studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione (n.b. solo per le studentesse/i che frequentano la scuola secondaria di secondo grado).
È da sottolineare che, nel caso del passaggio da un grado di scuola all’altro, il Dirigente Scolastico deve prendere accordi con la scuola che successivamente accoglierà l’alunno per garantire la continuità e la presa in carico (trasferendo anche i relativi fascicoli). In questo caso il PEI deve essere realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.
Tempistica: La redazione del PEI deve seguire le seguenti fasi:
1) entro il 30 giugno scorso, stesura di un primo embrionale PEI, contenente già le indicazioni delle risorse da attivare nel corso dell’estate (insegnante di sostegno, assistenza specialistica, ecc.) ed utili sin dall’avvio dell’anno scolastico (per approfondire vedasi “assegnazione insegnante di sostegno” e “assegnazione assistenza specialistica”);
2) entro il prossimo 31 ottobre, a seguito di un primo periodo di osservazione in classe dell’alunno, stesura del PEI definitivo, completo di ogni sua parte.
N.B. Ricordiamo che le famiglie degli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolte nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo e riceverne copia.
Cosa fare nel caso di violazioni? La famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico perché convochi senza indugio il GLO per la redazione del PEI.
[1] NB: si precisa che, ad oggi, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare prevista dall’art. 5 comma 2 del d.lgs 66/2017 non è ancora operante e quindi partecipano al GLO i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria e il rappresentante dell’ente locale o colui che già ha in carico l’attività di assistenza specialistica.
L’assegnazione dell’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno è un insegnante con formazione specifica che viene assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabilità al fine di garantire il processo di inclusione scolastica nei percorsi didattici.
Tempistica: Il numero delle ore di sostegno viene proposto già nella bozza di PEI redatto dal GLO entro il 30 giugno così da permettere che, per tempo, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il D.S. formuli la richiesta di idoneo organico di sostegno agli uffici scolastici.
L’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 precisa che «il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.».
N.B: Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già fatto, i Dirigenti Scolastici debbono immediatamente avanzare richiesta di deroghe per i casi certificati in situazione di gravita (art. 3, c. 3 della l. n. 104/1992), secondo quanto stabilito dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 80/2010.
Attenzione: la famiglia deve, innanzitutto, valutare se la proposta di ore di sostegno indicata durante il GLO (da tenersi entro il 30 giugno) sia stata coerente con i bisogni dell’alunno/a, se il Dirigente abbia fatto in tempo l’istanza all’ufficio preposto e come abbia deciso poi di ripartire tra le classi le risorse assegnate all’istituto, verificando se l’alunno ha ricevuto un numero di ore coerente con quelle proposte nel suo PEI.
NB: la connotazione di gravità (art. 3, c. 3, l.n. 104/92) può influire solo nella successiva richiesta dei Dirigenti Scolastici di assegnazione di ore aggiuntive “in deroga” in favore degli alunni con disabilità grave, ma non è un elemento utile a determinare il numero di ore di sostegno da assegnare.
Cosa fare in caso di violazioni? Se l’insegnante di sostegno non viene assegnato o se le ore sono insufficienti (rispetto a quelle proposte dal GLO nel PEI) la famiglia, non appena a conoscenza di quanto assegnato, può presentare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) avverso l’Istituto scolastico, l’Ufficio Scolastico ed il Ministero dell’Istruzione mettendo in evidenza la grave lesione di un diritto costituzionalmente garantito (oggi ulteriormente sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010), quale quello dell’istruzione scolastica, e la richiesta di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno così come già richiesto.
L’assistente di base
L’assistente di base è un collaboratore scolastico – preferibilmente dello stesso sesso dell’alunno con disabilità – che deve aver frequentato un apposito corso di formazione e che fornisce assistenza negli spostamenti all’interno ed all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Tempistica: già nel GLO da tenersi entro il 30 giugno scorso doveva essere indicata la necessità dell’assistenza di base. Infatti, in base a ciò, il Dirigente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, doveva richiedere un organico adeguato ed assegnare i collaboratori scolastici formati per l’assistenza (nel rispetto del genere come previsto dall’art. 3 del d.lgs. 66/2017) nell’ambito del plesso scolastico dove si trova l’alunno con disabilità da assistere.
Cosa fare in caso di violazioni? Anche in tal caso è possibile diffidare il Dirigente Scolastico affinché garantisca il servizio, pena la denuncia per reato di interruzione di pubblico servizio.
L’assistente per l’autonomia o la comunicazione
L’assistente all’autonomia e comunicazione è la figura professionale dedicata all’alunno che cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all’autonomia, favorendone il relativo sviluppo. Il numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, la fascia oraria e le modalità di esplicazione delle stesse vengono indicate nel PEI già in sede di elaborazione della bozza da redigere in via provvisoria entro il 30 giugno.
Attenzione: è importante sottolineare che questa figura non si sovrappone/sostituisce in alcun modo a quella dell’insegnante di sostegno e/o degli insegnanti curriculari, cui spettano i compiti didattici.
Tempistica: il Dirigente Scolastico (e non la famiglia) deve occuparsi di richiedere all’ente competente “in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico” ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 66/2017 e quindi, di norma, non oltre il mese di luglio, tali risorse. La richiesta deve essere inoltrata all’Ente Locale competente ossia al Comune per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, e alla Regione (che, a sua volta, può aver delegato lo svolgimento di tale funzione alle ex provincie o ai comuni, anche associati tra loro) per la scuola secondaria di II grado.
Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui l’assistente non venga assegnato, la famiglia può diffidare il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale, a seconda della responsabilità della mancata assegnazione e nel caso la diffida non sortisca effetto, attivare un ricorso al TAR.
Trasporto scolastico gratuito
La famiglia, all’atto dell’iscrizione, può segnalare la necessità che venga garantito il servizio trasporto gratuito per il percorso casa-scuola e viceversa; in ogni caso l’esigenza di tale servizio viene indicata nel PEI già in sede di elaborazione della bozza da redigere in via provvisoria entro il 30 giugno, affinché il Dirigente Scolastico si attivi per inviare la richiesta all’ente competente che dovrà garantire il servizio a partire dal primo giorno di scuola, indicando anche tutte le eventuali necessità. L’Ente tenuto a garantire il servizio trasporto è, come per l’assistenza all’autonomia e comunicazione, il Comune per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, è competente la regione (che a sua volta potrebbe avere delegato lo svolgimento di tale funzione alle città metropolitane o ai comuni anche associati tra loro).
Attenzione: Il trasporto deve essere garantito in maniera gratuita, con mezzi idonei ed accessibili e con la presenza di un accompagnatore, garantendo sempre il rispetto del diritto all’inclusione dell’alunno.
Cosa fare in caso di violazioni? In caso di mancata attivazione, la famiglia può diffidare, a seconda dell’amministrazione che ha omesso di attivare quanto dovuto, la Scuola o l’Ente Locale competente e, nel caso dovesse persistere l’inerzia o il rigetto, attivare un ricorso al TAR LA PROGETTAZIONE DISCIPLINARE.
La progettazione disciplinare
L’alunno con disabilità può seguire la programmazione della classe, con l’applicazione degli stessi obiettivi e i criteri di valutazione, oppure una programmazione personalizzata relativamente agli obiettivi di apprendimento ed ai criteri di valutazione.
Il tipo di programmazione deve essere definita per ciascuna disciplina dal consiglio di classe o dal team docenti.
- nella scuola secondaria di primo grado: le personalizzazioni potranno essere minime (es. riduzioni dei contenuti, semplificazioni o facilitazioni) oppure è molto diverse dalla progettazione di classe (definendo degli obiettivi del tutto diversi con la precisazione dei risultati attesi e dei relativi criteri di valutazione).
Attenzione: Anche se l’alunno ha seguito una progettazione personalizzata del tutto diversa da quella della classe, ma abbia raggiunto gli obiettivi previsti nella sua progettazione personalizzata, sarà ammesso all’esame di stato finale del primo grado e, pur svolgendo prove differenziate volte a verificare l’acquisizione dei propri obiettivi, conseguirà il titolo.
L’articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 62/2017 prevede che «Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.»
- nella scuola secondaria di secondo grado: si dovrà invece indicare nel PEI, per ciascuna disciplina, se l’alunno:
1) ha seguito la progettazione didattica della classe con applicazione degli stessi criteri di valutazione;
2) ha seguito la progettazione didattica della classe seppur con delle personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento svolgendo comunque delle verifiche identiche o “equipollenti”;
3) ha seguito una progettazione didattica differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali con verifiche “non equipollenti”.
Attenzione: È il Consiglio di Classe, qualora ricorra l’esigenza di una progettazione differenziata per una o più discipline, a chiedere il consenso dei genitori, che hanno facoltà di rifiutare e chiedere che venga fatto un percorso che garantisca anche la somministrazione di prove equipollenti. Se però i genitori accettano la progettazione differenziata, questa si seguirà in automatico anche per gli anni successivi salvo che i genitori chiedano il passaggio ad una personalizzata ed il consiglio di classe valuti ciò possibile, «in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato». È importante sapere che ove ricorra la programmazione differenziata, anche in una sola disciplina, gli esami conclusivi del secondo grado si svolgeranno con prove differenziate che consentiranno all’alunno di ricevere solo un attestato dei crediti formativi acquisiti ma non il titolo di stato finale del percorso.
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