Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento:
pubblicato il decreto
Lo scorso anno, con la Legge 80, il Parlamento ha previsto, fra l’altro, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
La stessa norma prevedeva che un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, individuasse le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e indicasse la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
Una nuova norma positiva, anche se permane la perplessità rispetto al vincolo della titolarità dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all’indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.
Il decreto
Il decreto in questione (Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) è stato pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Vengono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.
Cosa accade ora?
La premessa all’elenco delle patologie non è chiarissima rispetto alle procedure ma su questo aspetto non ci sono dubbi: le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante (a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una revisione).
Prima di procedere alle convocazioni di revisione, va richiesta la relativa documentazione sanitaria alle Commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate Commissioni.
Nella sostanza i soggetti che rientrano nell’elenco approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, possono opporsi alla eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente.
La revisione
Aggiungiamo a quanto espressamente previsto dal decreto una nostra annotazione. Le Commissioni delle Aziende Usl nei nuovi accertamenti non potranno più prevedere la rivedibilità dei casi relativi a persone affette dalle patologie o menomazioni previste nel nuovo elenco, poiché commetterebbero un evidente abuso d’ufficio.
28 settembre 2007
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