Un PEI senza indicazione delle ore necessarie e non modificato dal GLHO costituisce discriminazione con risarcimento dei danni non patrimoniali (Corte Appello Milano 722/22)

La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza n° 722 del 25/2/2022, ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Monza con la quale veniva ritenuta non sussistente la richiesta  di discriminazione perpetrata nei confronti di un alunno con disabilità. 

Il fatto.

Un alunno frequentante la prima classe di una scuola primaria nell’a.s. 2018/2019, aveva ottenuto la certificazione di disabilità a novembre 2018.

Sulla base di tale certificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. n° 104/92, la scuola, pur non ancora in possesso della Diagnosi Funzionale, aveva formulato a dicembre 2018 la richiesta di ore di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale, prevedendo contestualmente anche una riduzione di orario di frequenza dell’alunno, privandolo anche dell’orario della mensa, in attesa di ricevere le ore di assistenza necessarie.

Con la Diagnosi Funzionale però, pervenuta solo a fine gennaio, il PEI era stato formulato dal GLHO i primi di febbraio 2019, senza indicare il numero di ore di sostegno e di assistenza ritenute necessarie.

A seguito delle continue ed insistenti  richieste della famiglia, il PEI alla fine, era stato modificato all’inizio di aprile dalla sola scuola per ampliare l’orario di frequenza dell’alunno. 

Il diritto.

La famiglia comunque si è vista costretta a ricorrere, ai sensi della L. n° 67/06 al Tribunale Civile di Monza, ritenendo che si fosse in presenza di una discriminazione chiedendo anche il risarcimento dei danni non patrimoniali previsto da tale legge.

Il Tribunale, con ordinanza di fine giugno 2020, aveva ritenuto non sussistente la discriminazione, sostenendo in motivazione che essa fosse individuabile solo in presenza del danno dimostrato e la famiglia, non avendo prodotto le prove della quantificazione del danno subito, non aveva pertanto dato prova del danno.

La famiglia, non concordando con quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, ha impugnato  l’ordinanza presso la Corte d’Appello di Milano, argomentando il ricorso in 4 motivi:

  1. La riduzione unilaterale dell’orario di frequenza con esclusione dalla mensa
  2. l’omessa convocazione del prescritto GLHO per la modifica del PEI
  3. la redazione di un PEI incompleto, senza quantificazione delle ore di sostegno e assistenza educativa ritenute necessarie
  4. la mancata erogazione di tutte le ore di sostegno indicate nel PEI

La Corte d’Appello  rigettando le eccezioni dell’Avvocatura di Stato circa l’inesistenza dell’interesse della famiglia ad agire essendo ormai trascorso l’anno scolastico, ha parzialmente accolto il ricorso per i seguenti motivi: 

1. “L’errata valutazione del PEI in data 11/2/2019 e la successiva omessa convocazione del GLHO (aprile/maggio 2019) appaiono peraltro di per sè condotte discriminatorie in quanto hanno posto l’alunno con disabilità in una condizione di svantaggio e disuguaglianza rispetto agli altri alunni normodotati a causa della mancata valutazione dei suoi bisogni che non gli hanno consentito la concreta fruizione degli strumenti di supporto a lui necessari.”

2. quanto al risarcimento del danno non patrimoniale di cui alla legge n° 67/06 esso è conseguenza della discriminazione ed il suo ammontare è rimesso alla valutazione equitativa del giudice. La motivazione prosegue come segue: “quanto alla conseguente domanda risarcitoria la Suprema Corte ha spiegato che “nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art. 28 del D.Lgs. n° 150 del 2011 è ammissibile, ai sensi del co. 5 del predetto articolo, il risarcimento del danno non patrimoniale che si caratterizza per una funzione dissuasiva e che esula dai c.d. danni punitivi (vedi Cass. sez. un., 21/7/2021 n° 20819).”

Osservazioni.

La decisione, molto dettagliata nella esposizione dei fatti e nelle motivazioni, è molto interessante perché ha, in primo luogo, affermato il principio dell’esistenza della discriminazione anche quando la condotta discriminatoria sia già cessata oppure sia cessata in corso di causa.

In secondo luogo e molto importante, poiché ha affermato che la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali non deve avere solo un carattere risarcitorio, ma anche una funzione “dissuasiva e deterrente” onde evitare il ripetersi di analoghe discriminazioni future.

 

18 Marzo 2022

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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